{"id":49098,"date":"2019-01-27T12:05:27","date_gmt":"2019-01-27T11:05:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wallnews24.it\/?p=49098"},"modified":"2019-01-27T12:05:27","modified_gmt":"2019-01-27T11:05:27","slug":"scuolasindacato-vigilanza-alunni-docente-responsabile-irene-caporaletti-segreteria-regionale-uil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/rubriche\/scuolasindacato-vigilanza-alunni-docente-responsabile-irene-caporaletti-segreteria-regionale-uil\/","title":{"rendered":"Scuola&Sindacato.Vigilanza alunni: quando il Docente \u00e8 responsabile? Irene Caporaletti, segreteria regionale UIL"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

\n

(wn24)-Redazione – Da sempre \u00e8 un argomento “spinoso” che spesso divide il mondo della scuola, in particolare quello dei Docenti, sempre pi\u00f9 nel mirino dei Dirigenti, in caso di contenzioso. Parliamo della vigilanza degli alunni prima, durante e dopo le lezioni suscita molto confusione e incertezze di interpretazione della normativa vigente.<\/b><\/span><\/p>\n

Per “dipanare” tutte le matasse, registriamo l’intervento della UIL scuola regionale con una lunga intervista a Irene Caporaletti, nuova responsabile regionale del Sindacato scuola.”In primis, occorre precisare che l\u2019art. 25 del D.lgs n.165\/2001<\/span>\u00a0<\/b><\/span>impone al dirigente scolastico obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull\u2019attivit\u00e0 degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilit\u00e0 in caso di incidente per carenze a lui imputabili,<\/span>\u00a0<\/b><\/span>allorch\u00e9 non abbia eliminato le fonti di pericolo o<\/span>\u00a0<\/b><\/span>non abbia provveduto, come previsto, art. 10 -lett.a)- del D.Lgs.297\/94 , a far redigere e approvare il regolamento comportamentale dal Consiglio d\u2019Istituto,\u00a0<\/span>a norma dell\u2019art. 40 del D. L.vo n. 297\/94,\u00a0<\/span>nel quale\u00a0<\/span>regolamentare anche l\u2019ordinato deflusso degli alunni in uscita dalla scuola.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
Tuttavia- aggiunge Caporaletti-, ove non sia stato adottato detto Regolamento, trova applicazione, in materia, l\u2019art. 17 della C.M. n. 105 del 16-4-1975, il quale, tra l\u2019altro, sancisce che \u201c<\/span>…l\u2019uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno<\/i><\/span>\u201d.<\/span><\/span><\/div>\n
\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
Per quanto riguarda la responsabilit\u00e0 dei docenti, occorre precisare che essi sono responsabili della vigilanza sugli alunni\u00a0<\/span>limitatamente<\/b><\/span>\u00a0all\u2019arco di tempo durante il quale i docenti sono tenuti agli obblighi di servizio, ovvero durante l\u2019orario di svolgimento delle lezioni (art. 28 CCNL\/2007);\u00a0<\/span>inoltre, l\u2019art. 29, comma 5, del\u00a0medesimo<\/span>\u00a0CCNL scuola afferma: \u201cPer assicurare l\u2019accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell\u2019inizio delle lezioni e ad assistere all\u2019uscita degli alunni medesimi\u201d<\/i>.\u00a0<\/i>E\u2019 evidente che tale vigilanza e la relativa responsabilit\u00e0 prevista dall\u2019art. 2048 del c.c., non possono che essere limitate nei tempi e negli spazi cui gli alunni sono affidati all\u2019Amministrazione scolastica e, per essa, ai singoli docenti.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
Al difuori dei predetti spazi scolastici e nei tempi extra scolatici cui gli alunni\u00a0<\/span>non<\/b><\/span>\u00a0sono affidati alla vigilanza dei docenti, fatta salva l\u2019assistenza dovuta agli stessi durante l\u2019uscita, i docenti medesimi non rispondono della \u201c<\/span>culpa in vigilando\u201d<\/i><\/span>. Occorre sottolineare, inoltre, che la responsabilit\u00e0 dei docenti nell\u2019esercizio della vigilanza sugli alunni \u00e8 limitata\u00a0<\/span>ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell\u2019art. 574 del D. L.vo 16\/4\/1994, n. 297.<\/u><\/span><\/span><\/div>\n

<\/a><\/p>\n

Fin qui, le norme. Ora facciamo degli esempi pratici di buon comportamento.<\/span><\/p>\n

CAMBIO D\u2019ORA E RICREAZIONE<\/b><\/p>\n

Nel caso del cambio dell\u2019ora,\u00a0pu\u00f2 capitare che il collega dell\u2019ora successiva \u00e8 in ritardo; in tali casi il docente in servizio nella classe ha l\u2019obbligo di non lasciare la classe incustodita nella sola ipotesi in cui non ha lezione in altra classe nell\u2019ora successiva. Se invece egli ha subito lezione, deve recarsi nell\u2019altra classe per evitare che gli alunni di quest\u2019ultima si trovino, al loro volta, senza vigilanza. In quest\u2019ultimo caso la classe priva d\u2019insegnante pu\u00f2 essere vigilata\u00a0<\/span>temporaneamente\u00a0<\/b><\/span>da un Collaboratore scolastico.<\/span><\/span><\/p>\n

Durante la\u00a0ricreazione l\u2019obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nell\u2019ora in cui ricadono i minuti di \u201cintervallo\u201d; se il docente \u00e8 momentaneamente assente, a ci\u00f2 provvede il collaboratore scolastico. Resta inteso che tali situazioni devono essere disciplinate, in ossequio al Regolamento d\u2019Istituto, da apposita disposizione del dirigente scolastico. A riguardo \u00e8 utile richiamare l\u2019attenzione sulla sentenza della Corte dei Conti n. 86\/92 la quale sancisce: \u201c<\/span>sar\u00e0 compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell\u2019insegnante\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

USCITA ALUNNI: FIN DOVE ARRIVA LA RESPONSABILIT\u00c0 DEL DOCENTE?<\/b><\/p>\n

Il docente dell\u2019ultima ora ha l\u2019obbligo di accompagnare all\u2019uscita della scuola gli alunni e di verificare che siano presenti i genitori per l\u2019affidamento a loro. I docenti, non sono\u00a0<\/span>obbligati a\u00a0vigilare sugli alunni quando questi hanno superato l\u2019ingresso della scuola, tuttavia, il buon senso ci dice che \u00e8 bene assicurarsi e verificare che l\u2019alunno sia affidato al genitore o a persona adulta a ci\u00f2 autorizzata.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
Se questi dovessero tardare- dice sempre Irene Caporaletti della Uil scuola- il docente affida l\u2019alunno al collaboratore scolastico che, ricordiamo, secondo l\u2019art. 44, comma 1, del CCNL scuola del 2007 provvede \u201c<\/span>alle funzioni di accoglienza e di sorveglianza connesse all\u2019attivit\u00e0 delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente\u201d<\/i><\/span>\u00a0e, a norma del Profilo professionale di cui alla Tabella A \u2013Area A- annessa al CCNL\/2003<\/span>,<\/i><\/span>\u00a0ha compiti di \u201c<\/span>accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all\u2019orario delle attivit\u00e0 didattiche<\/i><\/span>\u201d.<\/span><\/span><\/div>\n
\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
\u00a0Superato un breve lasso di tempo di circa 10\/15 minuti durante i quali i genitori non si dovessero presentare, la Dirigenza scolastica dovr\u00e0 provvedere a chiamare la famiglia e, se quest\u2019ultima non fosse rintracciabile, attivarsi per l\u2019accompagnamento dell\u2019alunno a casa anche ricorrendo, eventualmente, ai Vigili urbani.<\/span><\/span><\/div>\n

Quindi, da quanto sopra esposto, appare evidente che qualunque obbligo\u00a0<\/span>imposto\u00a0<\/b><\/span>ai docenti dal dirigente scolastico, di attendere oltre il proprio orario di servizio e oltre la normale assistenza all\u2019uscita dei ragazzi dalla scuola, per vigilare eventuali alunni che non siano stati presi in consegna dai genitori \u00e8 illegittimo<\/span><\/b>. In merito, \u00e8 necessario porre in evidenza che l\u2019eventuale ordine di servizio del dirigente scolastico in tal senso, pur risultando illegittimo, obbliga i destinatari ad ottemperare se non hanno presentato formale atto di rimostranza ai sensi dell\u2019art. 17 del D.P.R. n. 3\/1957. All\u2019uopo non \u00e8 superfluo aggiungere che l\u2019eventuale omessa vigilanza anche dopo il \u201cnormale orario di servizio di insegnamento e di accompagnamento degli alunni all\u2019uscita\u201d, comporta la responsabilit\u00e0, a norma del comma 2 dell\u2019art. 2048 del c.c., per\u00a0<\/span>culpa in vigilando<\/i><\/span>\u00a0nel caso in cui gli alunni \u201caffidati\u201d dall\u2019ordine di servizio dovessero subire un danno.<\/span><\/span><\/p>\n

VIGILANZA DEGLI ALUNNI PRIMA DELL\u2019INIZIO DELLE LEZIONI<\/b><\/p>\n

Ai collaboratori scolastici \u00e8 assegnata la responsabilit\u00e0 della sorveglianza degli studenti che vengono lasciati dai genitori o dallo scuolabus comunale all\u2019entrata della scuola \u201c<\/span>nei periodi immediatamente antecedenti\u00a0<\/i><\/span>(\u2026)<\/span>all\u2019orario delle attivit\u00e0 didattiche\u201d<\/i><\/span>\u00a0secondo la TABELLA A del CCNL\/2003 sopra richiamata. A ci\u00f2 si pone una domanda: per quanto tempo? In questo ci aiuta una risposta dell\u2019ARAN la quale: \u201c<\/span>ritiene che il tempo immediatamente antecedente\/successivo l\u2019inizio\/la fine delle lezioni va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d\u2019ora\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

VIGILANZA ALUNNI AL DIFUORI DELLE AULE DURANTE LE LEZIONI<\/b><\/p>\n

La sorveglianza-conclude la rappresentante della Uil scuola- degli alunni che escono dall\u2019aula per motivi diversi o per andare in bagno, \u00e8 demandata ai collaboratori scolastici. E\u2019 evidente che anche per tale motivo in ogni piano dell\u2019edificio scolastico \u00e8 necessaria la presenza di almeno un collaboratore scolastico preposto alla sorveglianza degli alunni”.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(wn24)-Redazione – Da sempre \u00e8 un argomento “spinoso” che spesso divide il mondo della scuola, in particolare quello dei Docenti, sempre pi\u00f9 nel mirino dei Dirigenti, in caso di contenzioso. Parliamo della vigilanza degli alunni prima, durante e dopo le lezioni suscita molto confusione e incertezze di interpretazione della normativa vigente. Per “dipanare” tutte le […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":49099,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5460,224,11932],"tags":[59,896,11635,3164,11637],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49098"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49098"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49098\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49098"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49098"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.wallnews24.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49098"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}