Scuola&Sindacato.Vigilanza alunni: quando il Docente è responsabile? Irene Caporaletti, segreteria regionale UIL
(wn24)-Redazione – Da sempre è un argomento “spinoso” che spesso divide il mondo della scuola, in particolare quello dei Docenti, sempre più nel mirino dei Dirigenti, in caso di contenzioso. Parliamo della vigilanza degli alunni prima, durante e dopo le lezioni suscita molto confusione e incertezze di interpretazione della normativa vigente.
Fin qui, le norme. Ora facciamo degli esempi pratici di buon comportamento.
CAMBIO D’ORA E RICREAZIONE
Nel caso del cambio dell’ora, può capitare che il collega dell’ora successiva è in ritardo; in tali casi il docente in servizio nella classe ha l’obbligo di non lasciare la classe incustodita nella sola ipotesi in cui non ha lezione in altra classe nell’ora successiva. Se invece egli ha subito lezione, deve recarsi nell’altra classe per evitare che gli alunni di quest’ultima si trovino, al loro volta, senza vigilanza. In quest’ultimo caso la classe priva d’insegnante può essere vigilata temporaneamente da un Collaboratore scolastico.
Durante la ricreazione l’obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nell’ora in cui ricadono i minuti di “intervallo”; se il docente è momentaneamente assente, a ciò provvede il collaboratore scolastico. Resta inteso che tali situazioni devono essere disciplinate, in ossequio al Regolamento d’Istituto, da apposita disposizione del dirigente scolastico. A riguardo è utile richiamare l’attenzione sulla sentenza della Corte dei Conti n. 86/92 la quale sancisce: “sarà compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.
USCITA ALUNNI: FIN DOVE ARRIVA LA RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE?
Quindi, da quanto sopra esposto, appare evidente che qualunque obbligo imposto ai docenti dal dirigente scolastico, di attendere oltre il proprio orario di servizio e oltre la normale assistenza all’uscita dei ragazzi dalla scuola, per vigilare eventuali alunni che non siano stati presi in consegna dai genitori è illegittimo. In merito, è necessario porre in evidenza che l’eventuale ordine di servizio del dirigente scolastico in tal senso, pur risultando illegittimo, obbliga i destinatari ad ottemperare se non hanno presentato formale atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 3/1957. All’uopo non è superfluo aggiungere che l’eventuale omessa vigilanza anche dopo il “normale orario di servizio di insegnamento e di accompagnamento degli alunni all’uscita”, comporta la responsabilità, a norma del comma 2 dell’art. 2048 del c.c., per culpa in vigilando nel caso in cui gli alunni “affidati” dall’ordine di servizio dovessero subire un danno.
VIGILANZA DEGLI ALUNNI PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI
Ai collaboratori scolastici è assegnata la responsabilità della sorveglianza degli studenti che vengono lasciati dai genitori o dallo scuolabus comunale all’entrata della scuola “nei periodi immediatamente antecedenti (…)all’orario delle attività didattiche” secondo la TABELLA A del CCNL/2003 sopra richiamata. A ciò si pone una domanda: per quanto tempo? In questo ci aiuta una risposta dell’ARAN la quale: “ritiene che il tempo immediatamente antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d’ora”.
VIGILANZA ALUNNI AL DIFUORI DELLE AULE DURANTE LE LEZIONI
La sorveglianza-conclude la rappresentante della Uil scuola- degli alunni che escono dall’aula per motivi diversi o per andare in bagno, è demandata ai collaboratori scolastici. E’ evidente che anche per tale motivo in ogni piano dell’edificio scolastico è necessaria la presenza di almeno un collaboratore scolastico preposto alla sorveglianza degli alunni”.